La Legge n. 107/2015

La Legge n. 107/2015, detta comunemente della “Buona Scuola”, ha come obiettivi principali il rafforzamento dell’autonomia scolastica e l’innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti, affermando il ruolo centrale della scuola nelle società della conoscenza.

Gli strumenti e gli interventi messi in campo da essa possono essere ordinati secondo alcune aree:

  • 1) Area dell’autonomia scolastica e formativa.
    • a) è istituito l’Organico dell’autonomia, finalizzato alla realizzazione del nuovo piano triennale dell’offerta formativa attraverso attività di insegnamento, potenziamento, sostegno, organizzazione, progettazione e coordinamento.
    • b) Le scuole individuano il fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali nonché di posti dell’organico dell’autonomia, anche in riferimento a iniziative di potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali.
    • c) Il nuovo Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) è predisposto entro il mese di ottobre dell’anno precedente il triennio di riferimento e può essere rivisto annualmente sempre entro il mese di ottobre. Esso contiene anche la programmazione delle attività formative del personale ATA. È elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e amministrazione definiti dal dirigente scolastico. È approvato dal Consiglio di Istituto. Deve essere reso pubblico dalle istituzioni scolastiche e pubblicato nel Portale unico istituito dalla legge (comma 136).
    • d) Inoltre è previsto un obbligatorio Piano di aggiornamento e formazione per il personale docente, in coerenza con gli obiettivi del PTOF.

  • 2) Area del qualità e della valutazione dell’Istituto e dei docenti La definizione del PTOF parte essenzialmente dal
    • a) Piano di Miglioramento derivante dal RAV, ossia dal Rapporto di autovalutazione dell’Istituto. La responsabilità della gestione del processo di miglioramento è affidata al dirigente scolastico.
    • b) Ogni scuola avrà un Nucleo di Valutazione e il Nucleo realizzerà un rapporto di autovalutazione secondo questi indicatori: ambienti di apprendimento, apertura verso il territorio, pratiche educative e didattiche, livello e qualità di quello che gli studenti avranno imparato, contesto socio-economico,incidenza di quello che gli studenti apprendo sulla loro scelta di proseguire gli studi o sulle loro chance di trovare lavoro, livelli di apprendimento (rispetto alle misurazioni INVALSI).
    • c) Ci potranno essere dei nuclei di valutazione esterni alle scuole coordinati da ispettori ministeriali.
    • d) Gli stessi insegnanti, come dal comma 126 e ss. della Legge 107, saranno valorizzati nel merito. Infatti, la “Buona Scuola” ha istituito un Comitato per la valutazione, che stabilisce i criteri medianti i quali il Dirigente scolastico assegna annualmente al personale insegnante una somma del Fondo nazionale appositamente costituito (vds. comma 125).
    • e) Il Comitato per la valutazione dei docenti, della durata di tre anni scolastici, è formato dal Dirigente, che lo presiede, da tre docenti della scuola (due scelti dal Collegio dei Docenti, e uno dal Consiglio di Istituto), da un rappresentante degli studenti e uno dei genitori (questi ultimi per quanto riguarda la scuola superiore) e, infine, un componente esterno nominato dall’Ufficio scolastico regionale.

  • 3) Area dell’Alternanza scuola-lavoro.
    La Legge 107 ha allargato, inoltre, il perimetro dei rapporti tra scuola e mondo del lavoro, nell’ottica di una maggiore acquisizione di competenza trasversali. Infatti, ha previsto una quantificazione del numero di ore (almeno 400 ore per istituti tecnici e professionali, almeno 200 ore per i licei) da effettuare in alternanza nel secondo biennio e nell’ultimo anno.
    • a) I percorsi in alternanza sono finalizzati anche ad incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti.
      • · L'alternanza può essere svolta anche durante la sospensione delle attività didattiche;
      • · il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero
      • · tra i soggetti presso i quali è possibile effettuare l’alternanza, vengono inseriti gli ordini professionali e i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale;
      • · l’alternanza si può fare anche attraverso l’impresa formativa simulata;
      • · definizione della “Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza” (sentite le organizzazioni studentesche) con possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio;
      • · attivazione di corsi di formazione per gli studenti inseriti in percorsi di alternanza, in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
      Il dirigente scolastico individua le imprese con le quali stipulare le convenzioni per l’alternanza scuola lavoro dal registro nazionale e redige al termine di ciascun anno una scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni. Al riguardo è istituito a decorrere dall’a.s. 2015/16 presso le Camere di commercio il Registro nazionale per l’alternanza scuola lavoro. È infine prevista l’applicazione alle imprese disponibili all’alternanza scuola lavoro di alcune delle disposizioni previste dal D.L. 3/2015, relative alle Piccole e Medie Imprese (PMI) innovative.
    • b) La legge 107 permette, inoltre, l’acquisizione del diploma anche attraverso un percorso duale tra scuola e apprendistato.

  • 4) Area dell’innovazione digitale e amministrativa
    La riforma scolastica ha investito anche la struttura e l’hardware del sistema edilizio e amministrativo. Innanzitutto,
    • a) la legge 107/2015 prevede un bando (con 300 milioni a disposizione) per la costruzione di scuole altamente innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico. Scuole “green” e caratterizzate da nuovi ambienti di apprendimento digitali. L’Osservatorio per l’edilizia scolastica, istituito presso il Miur, coordinerà strategie e risorse per gli interventi e promuoverà la cultura della sicurezza. È previsto un investimento di ulteriori 200 milioni per i mutui agevolati per la costruzione e la ristrutturazione delle scuole. Vengono recuperate risorse precedentemente non spese da investire sulla sicurezza degli edifici. Stanziati inoltre 40 milioni per finanziare indagini diagnostiche sui controsoffitti degli istituti. Viene istituita la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole.
    • b) È stato messo in opera il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), un documento pensato per guidare le scuole in un percorso di innovazione e digitalizzazione, come previsto nella riforma. Il documento ha funzione di indirizzo; punta a introdurre le nuove tecnologie nelle scuole, a diffondere l’idea di apprendimento permanente (life-long learning) ed estendere il concetto di scuola dal luogo fisico a spazi di apprendimento virtuali. Le azioni previste, (35 punti), sono state già finanziate, attingendo alle risorse messe a disposizione dalla legge La Buona Scuola e dai Fondi strutturali Europei (Pon Istruzione 2014-2020) per un totale di un miliardo di euro. Il Piano sarà attuato da qui al 2020.
    • c) Ogni scuola deve essere raggiunta da fibra ottica, o comunque da una connessione in banda larga o ultra-larga, sufficientemente veloce per permettere, ad esempio, l’uso di soluzioni cloud per la didattica e l’uso di contenuti di apprendimento multimediali. Gli interventi sono in corso e proseguiranno fino al 2020: l’obiettivo è che entro questa data tutte le scuole saranno raggiunte dalla fibra ottica in via prioritaria rispetto agli altri interventi del Piano Nazionale Banda Ultra Larga, e tutte le scuole potranno ricevere dai diversi operatori un’offerta di connettività in banda larga o ultra larga.
    • d) L’intento di questa azione è mettere al centro la didattica laboratoriale, come punto d’incontro tra sapere e saper fare. Al centro di questa visione è l’innovazione degli ambienti di apprendimento. Questo significa che l’aula deve diventare un “luogo abilitante e aperto”, dotata di ambienti flessibili pienamente adeguati all’uso del digitale. L’idea è quella di creare laboratori che non siano solo contenitori di tecnologia, ma piuttosto “luoghi di innovazione”: finora le pratiche laboratoriali sono state relegate alle ore extra-scolastiche, mentre a riforma le vuole mettere al centro dell’attività didattica curriculare.
    • e) La legge 107/2015 prevede la creazione di un Portale unico dei dati della scuola con la pubblicazione di tutte le informazioni relative al sistema di istruzione: bilanci degli istituti, Anagrafe dell’edilizia, Piani dell’offerta formativa, dati dell’Osservatorio tecnologico, curriculum vitae degli insegnanti, incarichi di docenza. Uno strumento di trasparenza nei confronti dei cittadini e di responsabilizzazione degli istituti.